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AVVISO:
Si informano i gentili clienti che saremo operativi anche durante le festività natalizie.
Non possiamo tuttavia garantire il rispetto dei tempi di produzione e consegna degli articoli realizzati su misura nel periodo compreso tra il 22 dicembre e il 07 gennaio, mentre gli articoli in pronta consegna verranno spediti nel primo giorno lavorativo utile.
Il nostro servizio clienti è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Introdotte dal Decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, che ha modificato il Dpr n. 917/1986, le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica sono stati prorogati più volte e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge di Bilancio 2020.
Acquistando alcuni dei nostri articoli (tende da sole, tende a rullo oscuranti, veneziane da esterno, alcune tipologie di tapparelle) è possibile usufruire dell’ecobonus al 50%. Anche in questo caso occorre:
Conferma l’ordine scegliendo come modalità di pagamento bonifico bancario per detrazioni fiscali, una volta confermato l’ordine usciranno i dati necessari per effettuare il pagamento. E' possibile effettuare il pagamento inserendo il numero di conferma ordine ricevuto via mail, senza dover attendere l’emissione della fattura anticipata. Una volta ricevuto l'accredito del pagamento emetteremo fattura con nota di richiamo al numero di conferma ordine in modo da usufruire correttamente della detrazione fiscale. Per pagare le fatture relative ai lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni 2022, bisognerà utilizzare un Bonifico Bancario o postale parlante, all'interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati: • causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986. • codice ficale del beneficiario della detrazione. • codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento. Per fruire delle detrazioni non è richiesto che la fattura sia emessa in data antecedente a quella del bonifico, ovviamente è necessario dimostrare un collegamento univoco tra i due documenti, come nel caso in cui nel bonifico sia indicato il numero di ordine che, a sua volta, viene riportato nella fattura a cui si riferisce. La detrazione fiscale viene concessa per: Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di: - manutenzione ordinaria. - manutenzione straordinaria. - restauro e risanamento conservativo. - ristrutturazione edilizia.
Possono usufruire della detrazione:
Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali.
Le agevolazioni sopra riportate spettano sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Di seguito il link alla pagina del sito dell'Agenzia delle entrate: - DETRAZIONE FISCALE - AGENZIA DELLE ENTRATE:Link
Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria o di interventi rientranti nell'edilizia libera non possiamo applicare l'aliquota agevolata al 10%, in quanto per questo tipo di intervento l’aliquota agevolata è applicabile soltanto sui lavori eseguiti sull’immobile e non sulla vendita di beni, la posa in opera è quindi un elemento indispensabile. I beni sono soggetti ad iva con aliquota del 10% se sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento.
Se si desidera usufruire dell’iva al 10% i beni devono essere acquistati direttamente dal prestatore dei servizi con Iva al 22%, il quale provvederà successivamente a fatturare al committente con IVA al 10%. - CIRCOLARE N.15/E: Link - GUIDA RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – AGENZIA DELLE ENTRATE: Link
Come effettuare la richiesta di aliquota agevolata: - Confermare l’ordine con IVA al 22% - Allegare i seguenti documenti in risposta alla nostra conferma d’ordine o all’indirizzo: info@letapparelle.com
- Attendere l’email di risposta con in allegato la fattura con importo aggiornato ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
Sull’acquisto di beni finiti(di beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura cui fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità), con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001, si applica l’aliquota del 10%.
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
In base all’art 24 del DPR 633/72, tabella A, parte II, si applica aliquota del 4% sui “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984”.
L'aliquota al 4% si applica:
- cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di case di abitazione non di lusso (Fabbricati di cui all’art. 13 della legge n. 408/1949 (c.d. “legge Tupini”)” non ha alcun rilievo il fatto che l’immobile sia adibito o meno a prima casa, l’aliquota IVA ridotta al 4% si applicherà quindi anche alle cessioni di beni finiti da destinare ad un’abitazione che non presenti tali caratteristiche. - cessioni di beni finiti forniti per le Costruzioni rurali a destinazione abitativa.
L’art. 1 della legge 19 luglio 1961 n. 659 prevede che le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949 n. 408 si applicano anche all’ampliamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione (sono comprese nella categoria dell’ampliamento anche le opere finalizzate a sopralzo/sopraelevazione dell’immobile).
- copia carta d'identità;
- copia tessera sanitaria o codice fiscale in corso di validità;
- autocertificazione(Clicca qui per scaricare il modulo);
- certificato d'invalidità ASL;
- Inviare il tutto tramite email;
- Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario.